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SCIA per apertura nuova attività di Acconciatore/Estetica
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Ufficio | Servizio SUAP - Commercio UnioneNET |
Definizione | ACCONCIATORI ED ESTETISTI
Attività di acconciatore: comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. La tipologia dell'attività di acconciatore ricomprende le attività precedentemente denominate di parrucchiere e barbiere. Le imprese di acconciatura, oltre ai sopraddetti trattamenti e servizi possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Attività di estetista: con il termine ''estetista'' si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. |
| Requisiti | REQUISITI 1. qualificazione professionale specifica acquisita secondo le disposizioni di legge ; 2. idoneità urbanistico/edilizia ed igienico sanitaria dei locali ; 3. conformità alla normativa vigente delle apparecchiature utilizzate |
| Come fare | COME FARE
Apertura L'apertura di attività di acconciatore ed estetista è soggetta alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP del Comune dove ha sede l’attività, compilata in tutte le sue parti, allegando tutti gli allegati richiesti. Per le imprese che nominano un responsabile tecnico la SCIA deve essere corredata da espressa accettazione dell'incarico da parte dello stesso responsabile tecnico.
Trasferimento di sede I trasferimenti di sede sono soggette alla presentazione di SCIA secondo le modalità previste per l’apertura di nuova attività.
Subingresso per atto tra vivi Il subingresso per atto tra vivi è assoggettato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Oltre ai documenti previsti per la presentazione della SCIA va aggiunta, nel caso di subingresso, la presentazione dell'atto di cessione d'azienda registrato (atto notarile o scrittura privata autenticata da notaio) o, qualora il suddetto atto non fosse ancora disponibile, la dichiarazione notarile attestante l'avvenuta cessione dell'azienda.
Modifiche societarie non costituenti subingresso Il cambio di ragione sociale (per le società di persone, s.n.c. e s.a.s.) o di denominazione sociale (per le società di capitali, S.p.A e s.r.l.) in quanto ''segni distintivi'' della società vanno comunicati al Comune. Le semplici variazioni della compagine sociale (cioè i cambiamenti all'interno della società riguardanti i singoli soci) che non comportino cambio di denominazione sociale o ragione sociale NON vanno comunicati al Comune. Andrà inoltre comunicata la sostituzione del direttore tecnico allegando l'attestato di qualificazione professionale e l'accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico.
Sospensione temporanea dell’attività In caso di sospensione temporanea dell’attività (non superiore a un anno) deve essere presentata apposita comunicazione al Comune; della ripresa dell’attività deve esserne data comunicazione preventiva.
Inviare tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it (accesso diretto alla pagina iniziale del portale www.unionente.it alla voce sportello unico per le attività produttive) |
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Riferimenti di Legge | Legge 4 gennaio 1990 nesimo 1 - Disciplina delle attività di estetica | | Legge 14 febbraio 1963 nesimo 161 - Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini | | Legge Regionale nesimo 54/92 ''>DIsciplina dell'attività di esteica'' | | art:13 legge Regionale 38/2009 '' attività di acconciatore'' | | |
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