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SCIA vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

UfficioServizio SUAP - Commercio UnioneNET
DefinizioneVendita effettuata per corrispondenza (es: cataloghi, ecc.), tramite televisione o commercio elettronico.

RequisitiNella SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)
deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 e il settore merceologico.
Nei casi in cui le operazioni di vendita sono ffettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al
dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della
partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.

Come fareDeve essere presentata SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, per le Soceità.

Inviare tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it (accesso diretto alla pagina iniziale del portale www.unionente.it alla voce sportello unico per le attività produttive)

Riferimenti di LeggeDecreto legislativo 114/98