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Somministrazione in scuole, ospedali, comunità religiose ecc.

UfficioServizio SUAP - Commercio UnioneNET
DefinizioneLa somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso scuole, ospedali, comunità religiose, caserme asili infantili ecc. disciplinata dall’art. 8 comma 6 lett. h) della legge regionale n. 38/2006 e s.m.i., è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune in cui è situata la struttura che intende offrire il servizio.

Il modello della segnalazione si compone di n. 2 parti, la prima dovrà essere compilata e firmata dal titolare della struttura che intende offrire il servizio e la seconda a cura del del titolare dell’azienda affidataria che svolge il servizio di somministrazione. Ai sensi dell’art. 19 comma 2 secondo periodo della Legge 241/90 e s.m.i. l’attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della segnalazione al Comune il quale può disporre, entro 60 giorni, in caso di carenza dei requisiti da parte dell’impresa, la cessazione dell’attività.

E’ inoltre necessaria la presentazione, presso il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’ASL competente, della denuncia inizio attività ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE 852/2004.I modelli potranno essere scaricati dal sito web dell'ASL TO4.

In caso di variazione dell’impresa affidataria del servizio di somministrazione è necessario compilare una nuova SCIA al Comune con cui l’impresa titolare della struttura scolastica o ospedaliera ecc. dichiara di affidare il servizio mensa alla nuova ditta e contestualmente dovrà essere effettuata una nuova segnalazione all’ASL competente.

Riferimenti di Leggelegge regionale 38/2006
Allegati
img_20segnalazione somministrazione in scuole, ospedali ecc.modello segnalazione in scuole, ospedali, comuinità religiose ecc.