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SOMMINISTRAZIONE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

UfficioServizio SUAP - Commercio UnioneNET
DefinizioneLa somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso il domicilio del consumatore, disciplinata dall’art. 8 comma 6 lett. e) della legge regionale n. 38/2006 e s.m.i., è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune in cui situata la sede legale dell'attività.

Ai sensi dell’art. 19 comma 2 secondo periodo della Legge 241/90 e s.m.i. l’attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della segnalazione al Comune, il quale può disporre, entro 60 giorni, in caso di carenza dei requisiti da parte dell’impresa, la cessazione dell’attività.

E’ inoltre necessaria la presentazione, presso il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’ASL competente, della denuncia inizio attività ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE 852/2004.I modelli potranno essere scaricati dal sito web dell'ASL TO4.

Riferimenti di Leggelegge regionale 38/2006