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attività di affittacamere

UfficioServizio SUAP - Commercio UnioneNET
DefinizionePer definizione trattasi di un affitto di camere ai turisti. E' possibile affittare da 1 a 6 camere con un massimo di 12 posti letto in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile. E' vietato mettere a disposizione dei turisti cucine o angoli cottura.

CAPACITà RICETTIVA
La capacità ricettiva va da 1 a 6 camere con un massimo di 12 posti letto. Le camere devono essere messe a disposizione in non più di due appartamenti nello stesso stabile. Possono essere adibite sia nell'alloggio di residenza sia in un altro fabbricato non di residenza. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona oltre ad armadio e cestino rifiuti.

SUPERFICI DELLE CAMERE, ALTEZZA E VOLUME
Le camere devono avere una superficie minima di 8 mq se con un posto letto e di 14 mq. se con due posti letto. Per i dettagli consultare la l.r.14 luglio 1988, nesimo 34: ''Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere l.r.15.4.1985 nesimo 31.''

SERVIZI IGIENICO-SANITARI
Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
È possibile, ma non obbligatorio, somministrare la prima colazione alle persone alloggiate. È possibile, ma non obbligatorio, somministrare alimenti e bevande esclusivamente alle persone alloggiate e non alle persone di passaggio. Per poter aprire un ristorante annesso alla struttura adibito al pubblico è necessario richiedere in comune una licenza di pubblico esercizio.

PERIODI DI APERTURA
La struttura può essere aperta stagionalmente o annualmente. Il titolare di un affittacamere che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al comune. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal comune, per fondati motivi, di altri 6 mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

PER COMINCIARE L'ATTIVITà
Sia i privati cittadini che le imprese, singole o associate, possono aprire un affittacamere.

Per cominciare l'attività si deve presentare al SUAP (Sportello unico attività produttive) competente territorialmente una “segnalazione certificata di inizio attività” corredata da tutti gli allegati elencati nel modello stesso e avrà efficacia immediata. Qualora si intenda svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, occorre presentare la documentazione prevista dalle norme sanitarie vigenti.




OBBLIGHI DEL TITOLARE
- giornalmente dovrà comunicare in Questura o all’ufficio indicato dal Questore, i dati e le generalità degli alloggiati ai fini delle norme sulla Pubblica Sicurezza. Il titolare compilerà una “scheda di notificazione” (i blocchetti con le schede sono reperibili presso i negozi che forniscono materiale e attrezzature per uffici o presso cartolerie ben fornite);

- mensilmente dovrà comunicare in Provincia i flussi turistici ai fini ISTAT. I modelli per la rilevazione statistica mensile dei clienti sono reperibili presso gli uffici provinciali e una volta compilati vanno rispediti alla Provincia stessa entro il 10 del mese successivo alla rilevazione; il titolare o il gestore non è invece più tenuto a spedire nulla all’Osservatorio regionale;

- annualmente entro il 1esimo ottobre di ogni anno dovrà presentare all’A.T.L. locale e per conoscenza al Comune di appartenenza la “comunicazione delle caratteristiche e dei prezzi” su apposito modello regionale, per i prezzi che intende applicare dal 1esimo gennaio dell’anno seguente. Per le strutture ricettive site in località montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1esimo ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1esimo dicembre dello stesso anno.

- entro il 1esimo marzo di ogni anno l’operatore ha facoltà di effettuare, a modifica della prima “comunicazione delle caratteristiche e dei prezzi”, una seconda comunicazione dei prezzi che intende praticare dal 1esimo giugno dello stesso anno (l.r. n. 22 del 23 febbraio 1995). I modelli di comunicazione delle caratteristiche e dei prezzi devono sempre essere datati, timbrati e firmati e consegnati a mano o spediti per posta. Non sono accettati modelli spediti via fax o per posta elettronica. I modelli sono scaricabili da questo stesso sito.



Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste
ai seguenti numeri telefonici: 011.4321503 - 011.4325124 - 011.4323641

Come fareInviare tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it (accesso diretto alla pagina iniziale del portale www.unionente.it alla voce sprtello unico per le attività produttive)

Riferimenti di Leggelegge regionale strutture ricettive extralberghiere
Allegati
img_20Cartellino prezzi camerecartellino prezzi per le camere
img_21denuncia attrezzature e caratteristichemodello denuncia attrezz e caratter. per inizio attività
img_22Comunicazione prezzi annualemodello comunicazione prezzi annuale
img_23SCIA nuova apertura affittacameremodello SCIA inizio attività di affittacamere
img_24Tabella prezzi per receptiontabella prezzi per la reception
img_25Comunicazione variazionimodello segnalazione variazioni