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Comunicazione saldi

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DefinizioneVENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)
Le vendite di fine stagione (o saldi) sono quelle vendite aventi ad oggetto prodotti non alimentari di carattere stagionale o di moda (suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un breve periodo di tempo o entro una data stagione), effettuate dal negoziante al fine di esaurire le proprie merci nel più breve tempo possibile.

Come fareCOME FARE
La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune, ove a sede il punto di vendita .
La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
1) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
2) data di inizio e quella di cessazione della vendita;
3) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui normali di vendita;
4) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

NoteVALIDITA'
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto nei periodi indicati dalla Regione Piemonte e recepite dal Comune di Settimo con apposta Ordinanza in viene fissata anche la durata delle stesse.
NOTE
Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione (o saldi) devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere la durata esatta della stesse.
Il negoziante ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, sia nelle comunicazioni pubblicitarie sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita.
Le merci offerte in tali vendite straordinarie devono essere separate, in modo chiaro ed inequivocabile, da quelle che eventualmente siano contemporaneamente esposte per la vendita alle condizioni normali.
Le merci devono essere poste in vendita senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino ad esaurimento delle scorte.
L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
Durante il periodo di tale vendita straordinaria è vietato introdurre nel negozio e nelle sue pertinenze nuove merci dello stesso tipo di quelle oggetto della vendita di fine stagione.
E' vietato l'uso della dizione ''vendite fallimentari'' od ogni altro analogo riferimento.
Per le merci oggetto di vendite di fine stagione devono essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

Allegati
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