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Comunicazione vendita di liquidazione

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DefinizioneVENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione, trasferimento dell'azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali di vendita

Come fareCOME FARE
La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al Comune e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.
Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:
- l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- le motivazioni della liquidazione;
- le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
- i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore (è possibile allegare alla comunicazione la locandina pubblicitaria).
Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attività, cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio, eliminazione di settore merceologico e trasformazione dei locali devono altresì contenere l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.
Le operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati alla comunicazione.

NoteVALIDITA'
La vendita di liquidazione può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno previa comunicazione al Comune da prodursi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della vendita di liquidazione.
La durata massima del periodo di effettuazione è stabilita in tre mesi

NOTE
Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
E' vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto
Per le merci oggetto di vendite di liquidazione devono essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

Allegati
img_20Comunicazione vendita di liquidazionemodello comunicazione vendita di liquidazione