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SCIA vendita in Spaccio Interno

UfficioServizio SUAP - Commercio UnioneNET
DefinizioneVendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonchè la vendita nelle scuole o negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad acedervi.

RequisitiNella SCIA (Seganlazione Certificata di Inizio Attività) deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. nesimo 114/98 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme
in materia di idoneita' dei locali, il settore merceologico,l'ubicazione e la superficie di vendita.

I locali non devono essere aperti al pubblico e non devono avere accesso dalla pubblica via.

Come fareDeve essere presentata SCIA (Segnalazione Certificato di Inizio Attività) al Comune competente per territorio.

Inviare tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it (accesso diretto alla pagina iniziale del portale www.unionente.it alla voce sportello unico per le attività produttive)

Riferimenti di LeggeDecreto legislativo 114/98