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Imprese Funebri

UfficioSUAP Unione NET
DefinizioneAi fini della legge regionale nesimo 15 del 03/08/2011, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a)disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b)vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
c)trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

RequisitiI requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre sono quelli indicati dall'art. 5 della legge regionale nesimo 15 del 3 agosto 2011 e dagli artt. 3 e 4 del D.P.G.R. nesimo 7/R dell'8 agosto 2012

Come fare2.Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere attività funebre presentano una segnalazione certificata di inizio attività, con efficacia immediata, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune in cui ha sede commerciale l'impresa. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati nel regolamento di cui all'articolo 15.

Riferimenti di LeggeImprese funebri Regolamento D.P.G.R. nesimo 7/r del 8 agosto 2012
Imprese Funebri Legge Regionale nesimo 15 del 3 agosto 2011
Allegati
img_20Segnalazione Certificata per adeguamento Imprese Funebrimodello Segnalazione certificata per adeguamento Imprese Funebri
img_21Comunciazione dipendenti mezzi Imprese funebrimodello comunicazione dipendenti mezzi Imprese funebri